(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 47 del 16 settembre 1995) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto lo Statuto della Regione; Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 ed, in particolare, l'art. 2; Vista la legge regionale 28 giugno 1966, n. 14, concernente "Marchio di qualita' e propaganda dei prodotti siciliani"; Udito il parere n. 648/94, espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana nella adunanza del 15 novembre 1994; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 291 del 6 giugno 1995; Sulla proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Le imprese siciliane interessate ad una o piu' iniziative inserite nel programma di attivita' promozionale devono indirizzare le proprie istanze all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca - via degli Emiri n. 45 - 90135 Palermo e, per conoscenza, all'ente o societa' incaricata dell'esecuzione dei programmi.