(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 47
                       del 16 settembre 1995)
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
  Visto lo Statuto della Regione;
  Visto   il   T.U.   delle  leggi  sull'ordinamento  del  Governo  e
dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con  D.P.Reg.
28 febbraio 1979, n. 70 ed, in particolare, l'art. 2;
  Vista  la  legge  regionale  28  giugno  1966,  n.  14, concernente
"Marchio di qualita' e propaganda dei prodotti siciliani";
  Udito il parere n. 648/94,  espresso  dal  Consiglio  di  giustizia
amministrativa  per  la  Regione  siciliana  nella  adunanza  del  15
novembre 1994;
  Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 291 del  6  giugno
1995;
  Sulla  proposta  dell'Assessore  regionale  per la cooperazione, il
commercio, l'artigianato e la pesca;
 
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
  Le imprese siciliane interessate ad una o piu' iniziative  inserite
nel programma di attivita' promozionale devono indirizzare le proprie
istanze  all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio,
dell'artigianato e della pesca -  via  degli  Emiri  n.  45  -  90135
Palermo   e,   per   conoscenza,   all'ente   o  societa'  incaricata
dell'esecuzione dei programmi.